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Che cos’è l’amministrazione di sostegno?

L’amministrazione di sostegno è un istituto creato nel 2004 per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Tale strumento risulta meno rigido e meno stigmatizzante rispetto ad altri istituti, ormai desueti, quali l’inabilitazione e l’interdizione, dato che il Giudice Tutelare può modulare i poteri dell’amministratore sulla base delle effettive esigenze presentate dal caso concreto.

Chi può beneficiare della misura dell’Amministrazione?

Possono beneficiare di questo istituto tutti i soggetti che per via di una menomazione psichica o fisica, temporanea o permanente, siano nell’impossibilità oggettiva di provvedere ai propri interessi.

Secondo l’interpretazione più estensiva della norma, la misura di protezione è adottabile anche al di là della sussistenza di una specifica infermità o patologia, in tutti i casi in cui il soggetto sia privo di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Nella prassi, è frequente che i beneficiari dell’Amministrazione di sostegno siano anziani affetti da patologie degenerative, persone con handicap o soggetti affetti da dipendenze.

Cosa fa l’Amministratore di sostegno?

Come già anticipato, i poteri dell’Amministratore di sostegno variano in base alla situazione: essi sono modulati nel decreto poteri emesso dal Giudice Tutelare a disciplina del caso specifico.

In via generale si può affermare che, di prassi, l’Amministratore ha poteri di cura della persona e di gestione del patrimonio.

A tal proposito è bene chiarire che, generalmente, i poteri dell’Amministratore attengono agli atti di “ordinaria amministrazione”, quali ad esempio provvedere ad assumere una badante, svolgere gli adempimenti fiscali, prenotare le visite mediche. Esulano invece dai poteri dell’Amministratore gli atti di cosiddetta “straordinaria amministrazione”, come sottoporre a interventi chirurgici il beneficiario, vendere immobili di sua proprietà o disinvestire i risparmi dello stesso.

Per compiere tale ultima tipologia di atti, l’Amministratore dovrà richiedere specifica autorizzazione tramite apposita istanza al Giudice Tutelare, motivando e documentando le necessità sottese all’operazione.

Chi può essere Amministratore di sostegno?

In base alla normativa vigente, possono ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sia i parenti del beneficiario sia dei professionisti designati dal Giudice Tutelare competente.

In via preferenziale, deve essere nominata una persona scelta dal beneficiario nel corso del procedimento o prima dello stesso, con designazione scritta (ad esempio tramite scrittura privata autenticata).

In mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso. Nell’effettuare la scelta, il Giudice Tutelare dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:

  • Il coniuge, purché non sia separato legalmente
  • La persona stabilmente convivente
  • Il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella
  • Il parente entro il quarto grado
  • Il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
  • Il partner dell’unione civile

Laddove la nomina di uno di questi soggetti sia inopportuna, il Giudice Tutelare potrà nominare un soggetto terzo di propria fiducia: è prassi dei Tribunali scegliere professionisti, commercialisti o avvocati, che abbiano seguito corsi di formazione e/o che comunque abbiano acquisito esperienza professionale in materia.

Quanto costa e chi paga l’Amministrazione di sostegno?

La normativa vigente afferma la tendenziale gratuità dell’incarico, disponendo tuttavia che il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, possa liquidare un’equa indennità in favore dell’amministratore.

La prassi vigente prevede un’assenza di indennità a favore di parenti/amici, ma il riconoscimento di un’indennità a favore del professionista nominato dal Tribunale, che viene sostenuta dal beneficiario stesso o dai suoi eredi (indennità di fine amministrazione per sopravvenuto decesso).

Ad oggi, una delle tabelle più seguite nella quantificazione dell’indennità è quella stilata dal Tribunale di Roma:

– Avv. Marta G. Sala

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